In data 07 aprile u.s. sono entrate in vigore le disposizioni di cui all’art. 11 della Legge n. 34/2026 (“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”), in materia di Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile.
Il crescente ricorso allo smart working, disciplinato dalla Legge n.81/2017, ed un orientamento consolidatosi in questi anni, ha portato il legislatore ad intervenire sulla disciplina in materia di salute e sicurezza nell’ambito del lavoro agile.
La disposizione, in particolare, opera direttamente sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), attraverso l’introduzione, all’art. 3, di un nuovo comma 7-bis , che recita “Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”.
Si specifica che la Legge n. 34/2026 non introduce un obbligo del tutto nuovo, in quanto la stessa legge sul lavoro agile, precedentemente richiamata, già all’art. 22 ha previsto l’obbligo per le Aziende di consegnare annualmente ai lavoratori un'informativa scritta in merito ai rischi generali e specifici connessi all'esecuzione della prestazione al di fuori della sede dell’impresa, obbligo non sanzionato. La novità principale, oltre al fatto che la norma agisce direttamente sul Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza, riguarda proprio questo aspetto.
L’art. 11, lettera b, della Legge n.34/2026 interviene, infatti, anche sull’art. 55, comma 5, lett. c),del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo che l’omessa/incompleta consegna dell'informativa espone il datore di lavoro a sanzioni, anche sul profilo penale. Pur essendo una norma contenuta nella Legge annuale sulle PMI, essa si applica a tutte le aziende, indipendentemente dai limiti dimensionali aziendali.
Apindustria organizza il corso:
SMART WORKING: DIRITTI, ORARI E SICUREZZA. TURRO QUELLO CHE DATORE E LAVORATORE DEVONO SAPERE
MARTEDI' 05 MAGGIO ORE 09.00 - 10.00 IN DIRETTA STREAMING
Iscriviti qui. Scarica la locandina.
Api Notizie n.15 del 28 aprile 2026