In generale la disciplina del rimborso dell’imposta è regolata dal principio di neutralità, compreso il caso in cui sia l’Agenzia a rilevare la sua insussistenza in un’operazione, pur con delle eccezioni
Con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025 l’Agenzia, a seguito di numerose richieste pervenute, fornisce dei chiarimenti sulla restituzione dell’Iva applicata a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei casi in cui l’imposta non era dovuta, e ciò è stato accertato in via definitiva dall’amministrazione finanziaria. Questa possibilità, come precisato dalla normativa, è condizionata dalla restituzione al cliente dell’Iva ingiustamente addebitata, al fine di evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore. Il cliente (cessionario/committente), a sua volta, deve aver restituito all’Erario l’imposta a seguito di accertamento definitivo. Tuttavia, la restituzione dell’imposta resta esclusa se il versamento dell’Iva è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
La norma di riferimento, ricorda l’Agenzia, è l’articolo 30-ter del decreto Iva, introdotto dalla legge Europea 2017 (articolo 8 della legge n. 167/2017) che disciplina la restituzione dell’imposta non dovuta, definendo i termini e le condizioni per la richiesta.
Nel dettaglio, come indicato dal comma 1 della norma, il contribuente può fare richiesta dell’Iva entro due anni dal versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il comma 2 prevede che nel caso di imposta non dovuta per una cessione di beni o una prestazione di servizi, accertata dall’Amministrazione in via definitiva la domanda può essere presentata dal cedente o prestatore entro due anni dalla restituzione al cessionario o al committente, dell’importo pagato a titolo di rivalsa, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo.
Infine, il comma 3 esclude la restituzione nei casi di frode.
L’Agenzia spiega che se a seguito di controlli delle Entrate il rapporto contrattuale instaurato tra le parti viene riqualificato (perché, ad esempio, un contratto d’appalto di servizi in realtà era un contratto di somministrazione di lavoro) e di conseguenza viene escluso, per invalidità del titolo, il diritto alla detrazione Iva relativa al contratto di appalto non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini Iva, non si potrà procedere ad alcuna restituzione dell’imposta.
Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi
Api Notizie n.35 del 07 ottobre 2025