L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente diffuso la nota n. 5944/2025, contenente importanti chiarimenti in merito ai procedimenti di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, sia nel periodo antecedente che successivo al parto, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
In particolare, l’INL fornisce indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro.
La nota ribadisce che l’interdizione può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, allegando la documentazione prevista (certificato medico, indicazione della mansione, eventuale dichiarazione sull’impossibilità di adibizione ad altre mansioni e stralcio del DVR). L’istanza deve essere protocollata nella stessa data di ricezione e il provvedimento adottato entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa.
L’interdizione è disposta quando le condizioni di lavoro risultano pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del nascituro e non è possibile assegnarla ad altra mansione compatibile. Particolare attenzione è riservata a situazioni come la stazione eretta prolungata, la movimentazione manuale di carichi, l’esposizione a rischi chimici o biologici, nonché ai casi specifici del comparto scolastico.
Si precisa che l’astensione decorre dalla data del provvedimento e non dalla presentazione dell’istanza. È inoltre raccomandato l’uso della PEC o della posta elettronica per tutte le comunicazioni, al fine di garantire maggiore tempestività.
Infine, un ulteriore punto evidenziato dall’INL è che spetta esclusivamente al datore di lavoro la valutazione in merito alla possibilità o meno di spostare ad altre mansioni lavoratrice in stato di gravidanza, tenuto conto dell’efficienza dell’organizzazione aziendale.
Fonte: ITL – Confimi Industria Bergamo
Api Notizie n.28 del 22 luglio 2025