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DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO FORNISCE ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE

Sindacale - SICURAPI

Con nota n. 579/2025, l’INL fornisce chiarimenti sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti In particolare viene stabilito che:

  • In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni – laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro – occorre comunicarlo all’ITL competente;

  • La comunicazione deve avvenire a mezzo pec compilando l’apposito modulo predisposto dall’INL;

  • L’ITL dovrà avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione medesima e concluderla con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro;

  • In ogni caso, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

Per maggiori chiarimenti, si allega il modulo della comunicazione.