A seguito della proroga della super-deduzione del costo del lavoro, L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, ha fornito alcuni chiarimenti.
In particolare, la predetta circolare chiarisce che:
- Nell’individuazione dei rapporti a tempo indeterminato si deve fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’art. 1, d.lgs. 81/2015 e forme assimilate, ricomprendendo per tanto anche l’apprendistato;
- Con riferimento alla doppia condizione di incremento occupazionale tra 2023 e 31 dicembre 2024 (a tempo indeterminato e complessivo), la circolare chiarisce che il numero medio 2023 si calcola sommando i rapporti tra il numero di giorni di lavoro di ciascun dipendente e 365;
- Con riferimento all’incremento occupazionale – considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto – occorre considerare nel gruppo le persone fisiche e gli enti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento, svolgendo sostanzialmente un ruolo di «capogruppo»;
- per individuare le voci di costo dei neo assunti, che costituiscono il primo elemento del calcolo ci si deve riferire in modo tassativo alla voce B9 del conto economico.