Con circolare n. 58/2020, l’Inps fornisce chiarimenti circa l’esonero contributivo per l’occupazionale stabile giovanile (under 35) introdotto dalla legge di bilancio 2020.
Rapporti incentivati
Sono incentivati tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine), ivi compresi i part-time e i contratti di somministrazione ancorché la stessa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Sono invece esclusi:
- contratti di lavoro domestico
- contratti di apprendistato
- contratti di lavoro intermittente
Condizioni per l’esonero
L’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà di essere riassunto;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
La fruizione dell’esonero contributivo è altresì subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione non deve aver compiuto trentacinque anni (ossia deve avere al massimo trentaquattro anni e 364 giorni). Al riguardo, l’Inps ribadisce che per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall’anno 2021 il limite anagrafico dovrà essere individuato nei trenta anni di età (da intendersi ventinove anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.;
- l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva;
- il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti, come previsto dalla legge in trattazione, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Compatibilità con altre forme di incentivo
Il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1].
L’esonero è invece cumulabile con:
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, co. 10-bis, della legge n. 92/2012 pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
- l’incentivo “Occupazione NEET” di cui ai decreti direttoriali dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) n. 3 e n. 581 del 2018 e applicabile alle assunzioni effettuate nel corso delle annualità 2018 e 2019;
- l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)” di cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Non sono oggetto di sgravio:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in massimo trentasei mesi, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di trentasei mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
L’esonero riguarda il 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
[1] Si precisa però che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Api Notizie n. 18 del 04 maggio 2020