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COVID 19 – INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Inps

Vi informiamo che l’Inps, con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, fornisce le prime istruzioni operative sull’Art. 18 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

L’ambito di applicazione della sospensione dei versamenti contributivi riguarda i seguenti soggetti:

le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), i quali beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;

le imprese o i professionisti, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), i quali beneficiano della sospensione a condizione che la diminuzione del fatturato o dei compensi, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti di attività d’impresa arte e professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Si evidenzia, inoltre, che i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

A tale riguardo si segnala che, ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati alla sospensione contributiva de qua, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno fornite all’esito delle predette interlocuzioni con separato messaggio.

L’Istituto, a proposito della verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, chiarisce che opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto il requisito della riduzione del fatturato, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi quindi applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.

Nel messaggio vengono quindi illustrati i codici da utilizzare per attivare la sospensione dei contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020 in favore dei lavoratori dipendenti o collaboratori iscritti alla Gestione Separata.

 

Api Notizie n. 17 del 27 aprile 2020