L’INPS ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei cd. congedi COVID-19, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
Parliamo del congedo istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore:
- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa,
- disoccupato o non lavoratore.
Fonte: INPS
Api Notizie n. 16 del 20 aprile 2020