Nel Bollettino Regionale è stato pubblicato il provvedimento dirigenziale (vd. Allegato) che disciplina la data di apertura delle domande, le regole procedurali e il modello di Accordo sindacale standard (che è richiesto per le imprese con più di 5 dipendenti) della Cassa Integrazione in Deroga.
Di seguito si riportano i principali punti previsti per accedere a questo ammortizzatore sociale.
CIGD: QUALI IMPRESE POSSONO CHIEDERLO?
Possono richiedere la cassa integrazione in deroga:
- I datori di lavoro che non possono fruire di altri ammortizzatori sociali (FIS, CIGO o altri Fondi).
- I datori di lavoro che non dispongono di CIGO, CIGS e non sono stati ammessi all’utilizzo delle settimane di CIGO e/o di FIS previsti dal D.L 18 marzo 2020, solamente qualora “la sospensione dell’attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.”
- I datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di CIGO, CIGS e FIS e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, avvieranno o hanno avviato la CIGS, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall’avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
- Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro
PER QUALI LAVORATORI VALE LA CASSA IN DEROGA?
Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, e la qualifica di:
- Operai;
- Impiegati;
- Quadri;
- Apprendisti;
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- lavoranti a domicilio mono commessa;
- i lavoratori agricoli
CIGD: DURATA, PERIODO E INIZIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di CIGD non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL. 18/2020 (attualmente 9 settimane). Le domande potranno prevedere la CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale (laddove previsto).
È già possibile richiedere la Cassa in Deroga tramite il portale della Regione Lombardia (vedi “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”).
ACCORDO SINDACALE
L’accordo sindacale è previsto solamente per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda, anche mediante procedura telematica.
Una volta sottoscritto l’accordo sindacale, o decorsi i termini di 5 giorni, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga devono essere presentate alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nel portale Finanziamenti Online “GEFO” presente al seguente link. dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale.
Per presentare la domanda è necessario registrarsi e profilarsi secondo le istruzioni contenute nella seguente guida.
Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.
La Regione, riscontrati gli esiti dell’istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi ed entro le 48 ore dall’adozione degli stessi li trasmette all’INPS.
Si raccomanda per il corretto svolgimento della procedura di domanda della CIGD:
- corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda;
- rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;
- integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ovvero decorrenza dei termini e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.