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PREMI DI RISULTATO 2009

Inps

INOLTRO DELLE RICHIESTE DI SGRAVIO CONTRIBUTIVO ALL’INPS
DAL 21 GIUGNO ALL’11 LUGLIO 2010

L’Inps, con messaggio n. 16214 del 18 giugno 2010, comunica che dal 21 giugno all’11 luglio 2010 potranno essere trasmesse via Internet le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo relativo alla contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009.         

L’incentivo, regolamentato per l’anno 2009 dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, presenta due principali novità rispetto il 2008: la prima consiste nell’abbassamento del tetto della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio, che passa dal 3% al 2,25%; la seconda riguarda l’assenza dei criteri di priorità che hanno caratterizzato la precedente esperienza. Tutte le Aziende richiedenti, le cui domande saranno inviate con successo, verranno ammesse al beneficio. Per questo il decreto ministeriale prevede che, nell’ipotesi in cui le risorse disponibili (650 milioni) non fossero sufficienti a garantire lo sgravio a tutti coloro che ne faranno richiesta, l’ Inps provvederà a ridurre la percentuale di accesso allo sgravio in misura proporzionale, rispetto all’eccedenza del tetto di spesa.   

L’applicazione per richiedere all’Inps il beneficio introdotto dalla legge 247/07, è disponibile tra i servizi per Aziende e Consulenti, all’interno della sezione Servizi on-line del sito (www.inps.it). Sono autorizzati all’utilizzo dell’applicazione gli utenti abilitati alla trasmissione dei flussi Dm/Uniemens o dei Dmag.

Il beneficio della decontribuzione, precisa l’ Istituto di previdenza, segue una logica di “cassa”, per cui potranno essere proposte domande con importi, collegati alla contrattazione di secondo livello, corrisposti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009; nei casi di più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2009, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali. Se invece nell’anno 2009 è stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro l’anno 2008, ai fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto.   

La richiesta deve contenere l’ammontare annuo complessivo dei premi pagati nel 2009, nel limite del tetto massimo del 2,25% delle retribuzioni imponibili dei lavoratori per cui si chiede l’agevolazione (tenendo presente il massimale/annuo di €. 91.507,00 per dipendente). L’importo dell’agevolazione va indicata in maniera dettagliata distinguendo la quota datoriale da quella del lavoratore. A tale proposito va ricordato che l’incentivo previsto a favore del datore di lavoro è pari, al massimo, a 25 punti di aliquota contributiva; mentre per il lavoratore il risparmio corrisponde all’intera quota a suo carico, oltre alla copertura pensionistica.

Nella richiesta va poi indicato l’ ente a cui sono versati i contributi pensionistici.

 

Nel messaggio n .16214 l’Istituto fornisce anche ulteriori precisazioni in merito alle società.

Nei casi di operazioni societarie (fusioni, incorporazioni ecc.) che comportano il passaggio dei lavoratori (art. 2112 c.c.) con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto di beneficio (2,25%), occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell’anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro.     

Se invece, dopo il pagamento del premio, è stata realizzata un’operazione societaria (cessione di azienda o di ramo di azienda) con il passaggio dei lavoratori, senza l’estinzione del soggetto cedente, sarà quest’ultimo a richiedere lo sgravio.
La domanda potrà essere presentata anche dalle aziende che hanno sospeso o cessato l’attività dopo aver corrisposto i premi nel 2009.


Le società capogruppo, inoltre, ove delegate allo svolgimento degli adempimenti (ex art. 1 della legge n.12/1979) per tutte le società controllate e collegate, potranno inoltrare singole domande riferite alle medesime società.       

Infine, l’indirizzo e-mail del datore di lavoro deve obbligatoriamente essere inserito sia nella domanda inviata tramite formato on-line che con file XLM nelle quali, per lo sgravio del datore di lavoro e lo sgravio del lavoratore, non deve essere indicato il numero dei lavoratori

 

API NOTIZIE 25 DEL 28/06/2010