La disciplina riguardante l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria torna a subire una importante modifica.
Già con il Decreto Mef datato 29 gennaio 2021, il Ministero si era trovato costretto a rimettere mano all’elenco delle scadenze per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ora lo scorso 23 luglio, come chiarito dalla Ragioniere Generale dello Stato è risultato necessario “prorogare il termine di invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell’anno 2021 entro il termine dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021”.
A seguito di tale ulteriore modifica il calendario delle scadenze appare oggi quello che segue:
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Invio spese sostenute nel 2021 |
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Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (1° semestre 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) |
30 settembre 2021 |
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Termine per la modifica dell’invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (1° semestre 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) |
6 ottobre 2021 |
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Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (2° semestre 2021: data pagamento dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021) |
31 gennaio 2022 |
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Termine per la modifica dell’invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (2° semestre 2021: data pagamento dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021) |
7 febbraio 2022 |
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Invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali (anno 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) |
31 gennaio 2022 |
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Termine per la modifica dell’invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali (anno 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) |
7 febbraio 2022 |
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Disponibilità della funzione on line sul sito https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ per l’Opposizione da parte del cittadino all’utilizzo dei dati di spesa sanitaria |
Periodo |
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Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti |
16 marzo 2022 |
A partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.
Nella tabella che precede sono stati più volte citati “gli iscritti agli elenchi speciali”.
Il D.M. 16 luglio 2021 pubblicato sulla G.U. n. 184 del 3 agosto 2021 ha infatti ampliato la platea delle figure professionali ricomprese nell’adempimento inserendovi anche gli iscritti a determinati elenchi speciali a esaurimento tenuti dal Ministero della Salute (MdS), istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, appartenenti alla sfera professionale di:
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a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
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b) tecnico audiometrista |
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c) tecnico audioprotesista |
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d) tecnico ortopedico |
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e) dietista |
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f) tecnico di neurofisiopatologia |
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g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
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h) igienista dentale |
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i) fisioterapista |
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j) logopedista |
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k) podologo |
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l) ortottista e assistente di oftalmologia |
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m) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva |
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n) tecnico della riabilitazione psichiatrica |
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o) terapista occupazionale |
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p) educatore professionale |
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q) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro |
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r) massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 403/1971 |
Sempre in base al D.M. 9 agosto 2019, si iscrivono a tali elenchi i lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, di strutture sanitarie e sociosanitarie private, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni (alla data di entrata in vigore della L. 145/2018) oppure
- essere in possesso di un titolo che, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia consentito di svolgere (o continuare a svolgere) le attività professionali dichiarate.
Ne consegue che anche tali soggetti dovranno comunicare, alle scadenze già citate, i dati relativi alle operazioni svolte nel 2021.
Api Notizie n. 35 del 21 settembre 2021