Con risposta n. 294/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rimborso spese per l’acquisto di laptop/tablet necessari ai figli per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione.
In particolare, dalla predetta risposta emerge che:
- non concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso erogato dal datore di lavoro per le spese sostenute dal dipendente per l’acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, ovvero per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti;
- il rimborso dell’eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d’ingresso, il cui superamento è condizione per iscrizione all’istituto scolastico, non generi reddito di lavoro dipendente , in quanto rientra tra le spese sostenute per la frequenza scolastica;
- i dipendenti cosiddetti “expatriates” o ”assignees“, ovvero dipendenti trasferiti in Stati esteri ai quali viene assicurato lo stesso trattamento indipendentemente dallo Stato di provenienza o di destinazione, possono ritenersi una categoria omogenea di dipendenti[1] a cui destinare le predette misure di welfare aziendale rimborsuale.
[1] Si ricorda che l’espressione “categorie di dipendenti” va intesa anche con riferimento a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, di un certo livello o di una certa qualifica), a prescindere dalla circostanza che in concreto solo alcuni di essi ne fruiscano.
Api Notizie n.21 del 30 maggio 2022