Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’obbligo di convalida delle dimissioni previsto dall’art. 55, comma 4, del d.lgs. 151/2001 si estende anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, qualora riguardino lavoratrici in gravidanza o genitori nei primi tre anni di vita del figlio.
La convalida, introdotta per tutelare la genuinità della volontà del lavoratore o della lavoratrice in situazioni di particolare vulnerabilità, non è subordinata alla stabilità del rapporto di lavoro, ma si applica in modo generalizzato, anche nella fase iniziale del contratto. Tale interpretazione è coerente con i principi di interpretazione letterale previsti dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Il Ministero evidenzia che la norma non contiene alcuna esclusione riferita al periodo di prova e che la ratio protettiva della convalida, volta a prevenire pressioni, discriminazioni o condotte vessatorie, deve operare senza limitazioni, anche quando le dimissioni potrebbero celare un licenziamento indotto, come riconosciuto dalla giurisprudenza.
Pertanto, si conferma che le dimissioni volontarie presentate da una lavoratrice in gravidanza o da un genitore entro i tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, anche se avvengono durante il periodo di prova, affinché siano valide ed efficaci.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Api Notizie n.39 del 04 novembre 2025