La Cassazione chiarisce: chi si dimette durante il periodo di prova può ripensarci e revocare la decisione entro 7 giorni. Per le PMI significa che le dimissioni in prova non sono più definitive ma revocabili, con obbligo di ripristinare il rapporto.
Un lavoratore che si dimette durante il periodo di prova può cambiare idea e tornare al suo posto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24991/2025, chiarendo un punto finora controverso e di grande interesse per chi gestisce rapporti di lavoro in azienda.
Dimissioni: cosa sono e come funzionano
Le dimissioni sono l’atto con cui il dipendente decide unilateralmente di interrompere il contratto di lavoro. In termini semplici, il lavoratore comunica al datore che non vuole più proseguire, e la decisione diventa efficace quando arriva a destinazione.
Di norma, la legge impone il rispetto di un preavviso (un periodo in cui il lavoratore resta in servizio per permettere all’azienda di organizzarsi). Se il dipendente non lo rispetta, deve versare al datore un’indennità sostitutiva.
La procedura telematica e le eccezioni
Dal 2016, per rendere valide le dimissioni, è obbligatorio inviarle tramite una piattaforma telematica predisposta dal Ministero del Lavoro. Questo serve a dare certezza alla data e ad evitare dimissioni “forzate” o irregolari.
Non tutte le dimissioni, però, passano dal canale digitale. Ne sono escluse, ad esempio, quelle presentate dai lavoratori domestici, dai dipendenti pubblici e, finora, anche quelle durante il periodo di prova.
La novità: revoca possibile anche in prova
La Cassazione ha chiarito che il lavoratore in prova ha gli stessi diritti di chi presenta dimissioni telematiche: può revocare la sua scelta entro 7 giorni, ripristinando integralmente il rapporto di lavoro.
Il caso riguardava un dipendente che aveva lasciato dopo un solo giorno di lavoro, salvo ripensarci e inviare la revoca. L’azienda si era opposta, ma i giudici gli hanno dato ragione, ordinando la prosecuzione della prova.
Cosa cambia per le PMI
Per i datori di lavoro, questo significa che le dimissioni in prova non sono più “immediate e definitive”. Se il lavoratore cambia idea entro una settimana, il rapporto deve essere ripreso come se nulla fosse accaduto.
La decisione rafforza il principio che le circolari ministeriali non possono limitare i diritti dei cittadini: valgono solo le regole fissate dalla legge e interpretate dai giudici.
Riferimenti normativi
- Art. 2118 c.c. – Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato
- D.Lgs. n. 151/2015, art. 26 – Disciplina delle dimissioni telematiche e possibilità di revoca entro 7 giorni
- D.M. 15 dicembre 2015 – Modulo per la revoca delle dimissioni
- Ordinanza Cass. n. 24991/2025 – Estensione della revoca anche alle dimissioni durante il periodo di prova
Glossario
- Periodo di prova: fase iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti possono interrompere senza preavviso il contratto, valutando la reciproca convenienza.
- Dimissioni telematiche: procedura obbligatoria online che garantisce la data certa e previene abusi nelle dimissioni.
- Revoca: diritto del lavoratore a ritirare le dimissioni entro 7 giorni dalla presentazione, con conseguente ripristino del rapporto.
Dove approfondire
- Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi
- Ipsoa Quotidiano
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Box operativo – Cosa deve fare una PMI in caso di dimissioni in prova
- Verificare la procedura
- Controllare se le dimissioni sono state presentate tramite modulo telematico o in forma libera (periodo di prova).
- Annotare la data di presentazione: da quel momento decorrono i 7 giorni per la possibile revoca.
- Gestire la revoca
- Se arriva la comunicazione di revoca entro i 7 giorni, l’azienda deve ripristinare il rapporto di lavoro, senza possibilità di rifiuto.
- Riattivare il contratto e il periodo di prova come se nulla fosse accaduto.
- Strumenti e contatti utili
- Portale Ministero del Lavoro: per moduli di dimissioni e revoca → Cliclavoro
- Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL): per chiarimenti e assistenza pratica in caso di dubbi o conflitti.
- Consulente del lavoro di fiducia: per valutare l’impatto contrattuale e organizzativo sul personale.