È legge il Decreto Legge fiscale, che abolisce anche comunicazioni black list e INTRA acquisti.
Con il via libera definitivo alla legge di conversione del Decreto Legge 193/2016, ad opera del Senato, dal 24 novembre entrano a tutti gli effetti sulla scena degli adempimenti fiscali i nuovi obblighi di comunicazione trimestrale, oltre a tutta una serie di importanti novità per i contribuenti.
Fra queste novità si annoverano anche l’eliminazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni o prestazioni di servizi e le comunicazioni “black list”.
Eliminazione degli Intra acquisti
L’art. 4, co.4, DL 193/2016 recita:
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:
… omissis…
b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse.
Nella disposizione normativa di cui sopra appare chiaro che solo relativamente agli acquisti di beni effettuati presso operatori comunitari e relativamente alle prestazioni ricevute, sempre da operatori comunitari, viene meno l’obbligo della presentazione del Mod. Intrastat previsto dall’art.50, co.6, DL 331/93.
Questo poiché l’introduzione delle comunicazioni Iva trimestrali 2017 (fatture e liquidazioni)comporta anche l’abolizione delle comunicazioni Intrastat delle fatture di acquisto (cd. modello Intra 2), ma rimane comunque l’obbligo di comunicazione Intrastat delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi (cosiddetto modello Intra 1).
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Comunicazioni black list: abrogazione anticipata
Prevista con decorrenza dal 2017, l’abrogazione delle comunicazioni black list, per le operazioni intercorse con operatori economici residenti in Stati aventi regimi fiscali privilegiati, viene anticipata di un anno.
Con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi, non occorrerà più presentare dal 2017 la comunicazione annuale se le stesse sono di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro. È quanto previsto da un emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera al disegno di legge di conversione del D.L. n. 193/2016 - decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017.
La comunicazione black list è stata abolita a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, pertanto, continua, quindi, ad essere dovuta la comunicazione per il periodo d’imposta 2016 tramite modello polivalente, che a meno che di ulteriori modifiche, dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la seguente scadenza:
• Comunicazione black list 2017 anno 2016 scadenza 10 aprile per chi liquida l’IVA mensile;
• Comunicazione black list 2017 anno 2016 scadenza 20 aprile 2017 per chi liquida
l’IVA trimestralmente.