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Gentile Associato, riepiloghiamo di seguito le principali novità a tema estero introdotte durante i primi mesi del 2022.
NOMENCLATURA COMBINATA 2022 – RETTIFICA
Come comunicato in precedenza [1], la Commissione Europea ha pubblicato con il Regolamento 2021/1832 la nuova versione della Nomenclatura Combinata che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022.
Il testo di tale regolamento, a causa di alcuni errori di stampa, è stato rettificato e pubblicato nuovamente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 414 del 19/11/2021. Con la rettifica è stato ripubblicato integralmente il testo dell’allegato I[2].
Si pubblica in allegato la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane TAR n. 2021 - 076
[1] Ved. notizia del 02/11/2021: https://www.confimibergamo.it/servizi-associativi/estero/nomenclatura-combinata-2022.html#.Ya9bC9DMKM8
[2] Il testo rettificato è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832R(01)&from=IT
INTRASTAT – Origine non preferenziale nei modelli INTRA 1BIS
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 493869 ha comunicato le novità relative ai modelli riepilogativi Intrastat e relative istruzioni per la compilazione.
Riportiamo in allegato il testo completo della Determinazione per tutti i dettagli. Si segnala in particolare che a fini statistici, nel Modello INTRA 1 bis si dovrà indicare l’origine non preferenziale delle merci.
La Dogana specifica, infatti, che: ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
In base alle istruzioni[1], nella colonna 15 – Pease di origine, dovrà essere indicato il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:
- Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.
- Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L’origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine.
Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
ADM: annullamento previdimazione e nuove procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED e A.TR
Con la circolare n. 12/2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito nuove procedure per l’ottenimento dei certificati di circolazione. La richiesta deve avvenire in modalità digitale tramite una delle seguenti procedure: ordinaria, facilitata, full digital.
Con la procedura ordinaria l’esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 della dichiarazione doganale uno dei seguenti codici:
- 26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1;
- 27YY richiesta del certificato A.T.R.;
- 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED;
Ultimata la compilazione, il certificato deve essere stampato e presentato all’Ufficio doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma.
La procedura facilitata è riservata esclusivamente ai soggetti AEO che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato. Con tale procedura l’esportatore ha la facoltà di stampare il certificato di circolazione su un modello in proprio possesso già precedentemente validato. In questo caso, l’ufficio doganale di competenza valida giornalmente i formulari necessari all’operatore, che è comunque tenuto a restituire sia una copia dei formulari compilati che quelli non utilizzati.
Infine, la procedura Full Digital, già attiva in via sperimentale dal 1° marzo 2021, si applica solamente per le esportazioni verso la Svizzera. In base agli accordi vigenti tra ADM e l’Autorità doganale elvetica tale procedura continuerà ad applicarsi sino al 28 febbraio 2023[1].
Si ricorda che in ogni caso l’esportatore si assume la piena responsabilità in riferimento alla sussistenza dei requisiti che conferiscono l’origine preferenziale delle merci, dovendo inoltre essere in grado di presentare idonei documenti di prova in caso di richieste da parte degli uffici doganali competenti.
ORIGINE PREFERENZIALE – Esportatore autorizzato e Sistema REX
L’origine preferenziale deve intendersi come uno status della merce che permette di beneficiarie di un trattamento tariffario agevolato al momento dell’importazione nel paese di destinazione, sulla base degli accordi di libero scambio (ALS) sottoscritti dall’Unione Europea.
Tale origine è strettamente e unicamente vincolata al rispetto di particolari regole previste in specifici protocolli contenuti negli ALS e non deve essere confusa con l’origine non preferenziale, che dipende invece dall’ultima lavorazione sostanziale economicamente giustificata.
Per poter godere di tali benefici tariffari è necessario che sia l’esportatore ad attestare che la merce venduta sia di origine preferenziale UE verso il paese di destinazione.
Ciò è possibile solamente dopo avere verificato il rispetto delle regole previste nei protocolli e soprattutto se l’azienda è in possesso di tutta la documentazione volta a confermare la veridicità di quanto dichiarato. La responsabilità, infatti, è sempre in capo all’esportatore.
In riferimento alle modalità di attestazione dell’origine preferenziale, queste dipendono da quanto previsto dagli ALS. La maggior parte degli accordi prevede che l’esportatore richieda alla Dogana, per il tramite del proprio spedizioniere, l’emissione dei certificati di circolazione o certificati di origine preferenziale; i cosiddetti Eur1/EurMed. In alternativa, per spedizioni il cui valore complessivo sia inferiore ai 6.000 euro, è data facoltà all’esportatore di attestare direttamente in fattura l’origine preferenziale delle merci.
È da segnalare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota n. 91956/RU del 26/07/2019, ha comunicato la volontà di abolire la prassi della pre-vidimazione che consentiva un rilascio più rapido di tali certificati. La scadenza, prorogata a causa della difficile situazione causata dalla pandemia da Covid-19, è attualmente fissata al 31 marzo 2022.
Questi cambiamenti potrebbero avere ripercussioni sulle tempistiche di rilascio dei certificati, con conseguenze commerciali non trascurabili nei rapporti tra le imprese esportatrici e i loro clienti extra UE.
Tuttavia, il codice doganale dell’UE e i vari accordi di libero scambio prevedono ulteriori strumenti per poter attestare l’origine preferenziale delle merci. Si tratta di dichiarazioni rilasciate direttamente su fattura o altri documenti commerciali da parte di esportatori iscritti nel sistema REX e/o in possesso dello status di Esportatore autorizzato.
Le aziende in possesso di tali autorizzazioni possono dichiarare direttamente in fattura l’origine preferenziale delle merci indipendentemente dal valore della spedizione. Rappresenta quindi un’alternativa al rilascio del certificato EUR1, consentendo uno snellimento e una maggiore rapidità nelle procedure di esportazione.
Oltre a tali cambiamenti normativi va tenuta in considerazione la volontà generale dell’UE di digitalizzare sempre più i processi doganali, per rispondere alle sempre nuove e rapide esigenze degli scambi commerciali internazionali. Questa tendenza si è tradotta anche nei nuovi accordi di libero scambio che non prevedono più il rilascio dei certificati di circolazione EUR1.
Il recentissimo accordo con il Regno Unito ne è la prova, dato che prevede come uniche modalità di attestazione dell’origine preferenziale una dichiarazione rilasciata da un esportatore registrato nel sistema REX o la conoscenza da parte dell’importatore che le merci sono originarie dell’UE.
DUAL USE – Modificato l'elenco dei prodotti a duplice uso
Il regolamento 2021/821 prevede un regime di controllo per i prodotti a duplice uso all’atto della loro esportazione, transito, assistenza tecnica e trasferimento[1].
L’elenco di tali beni necessita di un regolare aggiornamento per garantire il rispetto degli obblighi assunti nell’ambito dei vari accordi internazionali in tema di sicurezza.
Con il Regolamento 2022/1[2] la Commissione ha modificato e sostituito l’allegato I e l’allegato IV del Regolamento 2021/821 relativamente all’elenco dei prodotti a duplice uso.
[1] Per maggiori informazioni ved. notizia del 27/07/2021: https://www.confimibergamo.it/dual-use-nuovo-regolamento-2021821.html#.Yeaf2P7MKM8
[2] Il regolamento 2022/1 è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0001&qid=1642504007235
ADM: reingegnerizzazione sistema informatico di sdoganamento all’importazione h1-h5
Con la circolare 22/2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sancito l’aggiornamento del sistema nazionale di importazione con l’applicazione del modello unionale denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).
Dal 9 giugno il messaggio IM relativo al DAU in importazione è stato sostituito dai seguenti tracciati telematici:
H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
H2 Dichiarazione di deposito doganale
H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
Le nuove dichiarazioni H1-H5 sono identificate univocamente dal numero MRN – Master Reference Number. In caso di rettifiche le dichiarazioni riporteranno il medesimo MRN e un numero progressivo che ne indica la versione.
Con i nuovi tracciati sarà inoltre possibile procedere allo svincolo per intera dichiarazione oppure per singolo articolo (con attribuzione di un codice di svincolo per articolo, per i soli articoli che possono essere svincolati).
Implicazioni per la detrazione IVA
Con le novità introdotte non è più previsto l’utilizzo di formulari cartacei per la presentazione della dichiarazione di importazione o per la sua stampa; il DAU – “bolletta doganale” – diviene quindi completamente smaterializzato.
Dal momento che l’art. 25 del DPR 633/72 prevede la registrazione delle fatture e bollette doganali relative ai beni importati, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha concordato[1] con l’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, generato successivamente alla fase di svincolo delle merci.
In questo modo è possibile per gli operatori economici assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale della normativa IVA ed esercitare il diritto alla detrazione.
La consultazione del Prospetto è disponibile dal 22 giugno 2022 sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM)[2].
[1] Ved. Determinazione direttoriale prot. 234357 del 3 giugno 2022 disponibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6100183/det-ODT-20220603-234367.pdf/0a8155a4-61c2-3a0d-7a14-24540b7765d0?t=1654523249524
[2] Ved. Nota n. 0238463 del 07/06/2022 disponibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0238463.07-06-2022-U.pdf/d5056af5-21e1-2ac4-aef5-0434af92c148?t=1655728047257
EXPORT GERMANIA – Normativa EPR sugli imballaggi: nuovi adempimenti dal 1° Luglio
A partire dal 1° luglio 2022 tutti gli imballaggi in Germania dovranno essere registrati nel Registro degli imballaggi LUCID. Se i soggetti considerati produttori non si saranno adeguati entro tale data, i loro prodotti imballati non potranno più essere distribuiti in Germania.
Maggiori informazioni sulle nuove disposizioni tedesche - Verpackungsgesetz (Packaging Act) sono disponibili sul portale LUCID.
CRISI RUSSIA – UCRAINA: LE MISURE RESTRITTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
Russia: le misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina
Nei confronti della Russia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2014. Tali misure sono volte a rispondere alle azioni messe in atto dalla Russia per destabilizzare la situazione in Ucraina e per minacciarne l’integrità territoriale. Inoltre, sono state introdotte misure specifiche anche in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (in particolare si segnala il divieto di import di merci originarie di tali territori) e misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al portale del MAECI[1]. Si segnala in particolar modo i seguenti regolamenti: Reg. 833/2014, Reg. 208/2014, Reg. 269/2014, Reg. 692/2014.
Le misure restrittive adottate dall’Unione Europea tra la fine di febbraio e marzo 2022 sono volte ad estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni già in vigore.
Limitatamente allo scambio di beni si segnala quanto segue:
REG. 2022/328[2]
Con il Regolamento 2022/328 sono state estese le misure restrittive su prodotti appartenenti a particolari settori strategici: tecnologie e prodotti ad alto contenuto tecnologico che potrebbero contribuire al potenziamento militare e della sicurezza della Russia, prodotti dual use, beni adatti al settore aeronautico e dell’industria spaziale, prodotti adatti alla raffinazione del petrolio.
È vietato vendere, fornitura, trasferire o esportare tali categorie di prodotti (si rimanda agli allegati del regolamento per l’elenco delle merci).
Al divieto è fatta eccezione per le esportazioni verso persone o utenti non militari purché i beni siano destinati a specifici utilizzi. Si segnala in particolare i seguenti: scopi umanitari, emergenze sanitarie, risposta a catastrofi naturali, usi medici.
Le autorità competenti possono comunque autorizzare la vendita, fornitura ed esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la relativa assistenza tecnica per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l’autorizzazione venga richiesta prima del 1° maggio 2022.
REG. 2022/394[3] (estensione delle restrizioni ai beni e tecnologie per la navigazione marittima)
- l’art. 3 septies prevede un divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie per la navigazione marittima a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per usi in Russia. È altresì vietata l’assistenza finanziaria e tecnica.
Anche in questo caso sono previste deroghe per usi specifici: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, o in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dal MAECI.
Si rimanda agli allegati per l’elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive.
REG. 2022/ 428[4] (estensione delle restrizioni ai beni di lusso e prodotti siderurgici)
in generale, vengono estese al settore dell’energia le misure previste dal REG 2022/328.
- l’art 3 octies prevede il divieto di acquistare, trasportare o importare nell’UE prodotti siderurgici se originari o esportati dalla Russia. Tali divieti non si applicano, fino al 17 giugno 2022, all’esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022.
- l’art 3 nonies prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per un uso in Russia. Tale divieto si applica nella misura in cui il valore dei beni è superiore a 300 euro per articolo.
Si rimanda agli allegati per l’elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive.
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Bielorussia: misure restrittive in considerazione del coinvolgimento nell’aggressione contro l’Ucraina
Nei confronti della Bielorussia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2006. Si rimanda al sito del MAECI per tutti i dettagli; si segnala in particolare il Reg. 765/2006.
Recentemente, con il REG 2022/355[5] l’UE ha modificato il reg. 765/2006 estendendone l’ambito di applicazione. In particolar modo si segnala:
- L’art. 1 sexies vieta la vendita, fornitura esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a persone fisiche o giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia. Le deroghe previste, anche in questo caso, sono limitate a scopi particolari come: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici o farmaceutici.
- L’art. 1 sexdecies vieta l’importazione in UE di prodotti legnosi di cui all’allegato X se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- L’art. 1 septdecies vieta l’importazione in UE di prodotti cementizi di cui all’allegato XI se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- L’art. 1 octodecies vieta l’importazione in UE di prodotti siderurgici di cui all’allegato XII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- L’art. 1 novodecies vieta l’importazione in UE di prodotti della gomma di cui all’allegato XIII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- L’art. 1 vicies vieta la vendita, fornitura ed esportazione di macchinari di cui all’allegato XIV a persone fisiche giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia (i prodotti in questione riguardano alcune voci dei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura combinata UE). Tali divieti non si applicano per uso non militare e se destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici. Inoltre, tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
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Ucraina: misure restrittive nei confronti delle zone di DONETSK e LUHANSK
- Sospensione origine preferenziale DONETSK e LUHANSK
Con la Comunicazione C 87 I del 23 febbraio[6], la Commissione europea informa che per le merci prodotte o provenienti dalle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non sussistono le condizioni che consentono a tali merci di godere del trattamento tariffario preferenziale.
A partire dal 23 febbraio 2022 l’immissione in libera pratica di tali merci fa sorgere automaticamente un’obbligazione doganale; è preferibile che gli importatori si astengano dal chiedere il trattamento preferenziale.
- Misure restrittive per merci originarie di DONETSK e LUHANSK
Con il Regolamento del Consiglio UE n. 2022/263[7] sono state imposte misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk. Si segnala in particolare il divieto di importare merci originarie di tali territori ed esportare beni e tecnologie adatti all’uso nei seguenti settori chiave: trasporti, telecomunicazioni, energia, produzione risorse energetiche e minerarie. Il dettaglio con l’elenco di tali beni è disponibile nell’allegato II del Regolamento.
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UAMA - sospensione autorizzazioni per beni a duplice uso
Con la Comunicazione n. 6830 del 7 marzo 2022[8] l'Autorità nazionale UAMA dispone la sospensione per un mese di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio o già rilasciate per i beni a duplice uso destinati alla Federazione russa e alla Bielorussia.
Comunicazioni dal sistema camerale:
Si riporta quanto comunicato dalle camere di commercio di Bergamo e Milano:
Nel rilasciare la documentazione per l'esportazione verso i Paesi coinvolti dalle sanzioni la Camera di commercio non apporrà visti su dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o a esclusioni dalle misure restrittive, né a dichiarazioni indicanti la destinazione d'uso delle merci, lasciando agli esportatori l'onere di verificare le condizioni di esportabilità dei propri prodotti.
Il rilascio di certificati di origine prosegue, ma dovrà essere allegata alle pratiche una dichiarazione da parte dell'impresa richiedente che evidenzi che i beni e i destinatari di questi non sono assoggettati alle sanzioni disposte dalla normativa dell'Unione.
Infine, Unioncamere ha comunicato che è attualmente sospeso il rilascio di Carnet A.T.A. verso i tre paesi coinvolti direttamente o indirettamente dal conflitto: Federazione russa, Ucraina e Bielorussia.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai portali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Consiglio europeo.
UE-UCRAINA: liberalizzazione temporanea degli scambi commerciali dei prodotti di origine ucraina
Nella GUUE del 3 giugno 2022 è stato pubblicato il Regolamento 2022/870[1] relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi commerciali applicabili ai prodotti originari dell’Ucraina.
Ricordiamo che tra l’UE e l’Ucraina è in vigore dal 2017 un accordo di associazione relativo agli scambi commerciali che prevede una progressiva soppressione dei dazi. Dal momento che la guerra di aggressione provocata dalla Russia ha avuto pesanti ripercussioni sugli scambi commerciali, sono state adottate misure di liberalizzazione per accelerare il processo di riduzione daziaria e fornire così un rapido sostegno alla popolazione ucraina.
Di seguito una sintesi delle misure di liberalizzazione previste dal Reg. 2022/870:
- i dazi doganali preferenziali all’importazione nella UE di alcuni prodotti industriali originari dell’Ucraina sono fissati a zero;
- il regime dei prezzi d’entrata e tutti i contingenti tariffari sono sospesi, per cui non si applicheranno dazi sui prodotti oggetto di tali regimi;
- è sospesa temporaneamente l’applicazione del Reg. 2015/478[2] limitatamente alle importazioni originarie dell’Ucraina.
I regimi preferenziali e le misure di liberalizzazione sono comunque subordinati al rispetto da parte dell’Ucraina di diverse condizioni, tra cui il rispetto delle norme e procedure in materia di origine preferenziale. Nel caso tali condizioni non dovessero essere rispettate, così come se il mercato interno della UE dovesse essere minacciato da prodotti ucraini, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti.
Il Regolamento 2022/870 si applica fino al 5 giugno 2023.