Roma, 14 aprile 2026 – La transizione dalle regole di origine della Convenzione Regionale sulle regole di origine preferenziali Pan-Euro-Mediterranee del 2012 (Convenzione PEM) a quelle della Convenzione PEM riveduta, mediante Decisione n. 1/20231 del Comitato misto della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali Paneuromediterranee, ha sollevato numerose questioni pratiche e giuridiche riguardanti i beni esportati prima del 1° gennaio 2025, una delle quali concerne la possibilità di certificare l’origine secondo le regole della Convenzione PEM riveduta per merci scortate da prove di origine emesse sulla base delle regole della Convenzione Regionale del 2012.
Tale situazione risulta rilevante nei casi in cui le regole di origine applicabili ai sensi della Convenzione PEM riveduta differiscono da quelle del 2012.
In tale contesto, il principio di permeabilità non può essere applicato sistematicamente, poiché il rispetto delle precedenti regole non garantisce automaticamente il rispetto delle regole della Convenzione PEM riveduta: pertanto, potrebbero essere necessarie ulteriori prove al fine di ritenere tali merci originarie ai sensi delle regole della Convenzione PEM riveduta.
L’art. 21, paragrafo 1, lettera a), dell’Appendice I della Convenzione PEM riveduta consente l’emissione retroattiva dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 in caso di errori, omissioni o circostanze particolari. La transizione tra i due insiemi di regole di origine, unita alla necessità di rivalutare lo status di origine secondo il quadro delle regole riviste, può essere considerata come
una circostanza particolare.
In tale contesto, i certificati di circolazione EUR.1 possono essere emessi a posteriori conformemente a quanto disposto dall’articolo 21 dell' EUR-Lex - 22024D0390, per prodotti esportati prima del 1° gennaio 2025 che non sono soggetti all’articolo 8 relativamente alle Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine, purché possano essere considerati prodotti originari e soddisfino gli altri requisiti della Convenzione PEM riveduta.
Fonte: Agenzia delle Dogane e dei monopoli
Api Notizie n.15 del 28 aprile 2026