Non è possibile utilizzare il procedimento di modifica della dichiarazione doganale di importazione per inserire ex post un contingente tariffario specifico al fine di sostituire l’aliquota daziaria erga omnes applicata al momento dell’importazione con quella preferenziale derivante dal contingente.
Diversamente detto, non si può richiedere di modificare la dichiarazione doganale import per ottenere retroattivamente il beneficio daziario associato ad un contingente non richiesto al momento dello sdoganamento ovvero dell’accettazione della dichiarazione stessa.
Questo il principio di diritto stabilito dalla sentenza del 28.1.2026 del Tribunale UE e riportata nell’Avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) pubblicato il 25.3.2026 (clicca QUI).
Il sistema delle quote tariffarie, infatti, basandosi sul principio “primo arrivato, primo servito” (first-come, first-served), fino all’esaurimento della quantità disponibile, garantisce la parità di trattamento cronologico, privilegiando la tempestività della richiesta.
Fonte: newsletter Confimi estero
Api Notizie n.16 del 05 marzo 2026