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PREMI DI RISULTATO “AD PERSONAM”, SONO REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Fiscale

Le deroghe al generale principio di onnicomprensività, stabilito dall’articolo 51 del Tuir, non sono estensibili a situazioni diverse da quelle espressamente previste dalla normativa

In materia di welfare aziendale, i benefit corrisposti ai dipendenti come parte di un sistema di incentivi legato al raggiungimento di determinate performance non danno diritto alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 51 del Tuir, se sono destinati a un gruppo ristretto di lavoratori scelti individualmente e non a una "generalità” o a "categorie ben definite” di dipendenti. Ne consegue che la tassazione dei benefici concessi in cambio di premi di risultato deve seguire le normali regole per il reddito da lavoro dipendente.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 77 del 20 marzo 2025, ricordando che, in linea di massima, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Fonte: Agenzia delle Entrate


Api Notizie n.11 del 25 marzo 2025