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AGENZIA ENTRATE: TRATTAMENTO IVA DEI DISTACCHI E/O PRESTITI DI PERSONALE – IMPONIBILITÀ

Fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 38/E del 18 febbraio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA del distacco di personale, al fine di accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori campo IVA oppure imponibile con applicazione dell’aliquota ordinaria, ciò anche in considerazione delle novità intervenute con il decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267.

L’istante precisa che, relativamente al regime fiscale ai fini IVA, le società distaccante e distaccataria sono soggetti passivi d’imposta; in particolare, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, la distaccataria rientra nella categoria degli enti non commerciali soggetti ad IVA in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali in quanto, sotto il profilo soggettivo, le Aziende Sanitarie sono soggette ad IVA limitatamente alle operazioni poste in essere nell’esercizio di attività imprenditoriali.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Api Notizie n.07 del 25 febbraio 2025