È quanto precisa l’Amministrazione finanziaria sulla base della normativa interna e della convenzione internazionale sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi
Con la risposta n. 1 del 3 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito di una consulenza giudica, chiarisce che il palladio rientra nel perimetro dei “metalli preziosi” fiscalmente rilevanti ai fini delle plusvalenze secondo il Tuir (articolo 67, lettera c-ter). Di conseguenza, la plusvalenza maturata dalla vendita a titolo oneroso di tale metallo rientra tra i redditi diversi soggetti all’imposta sostitutiva del 26 per cento
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.05 del 11 febbraio 2025