Per gli eurogiudici è irrilevante la circostanza che le conseguenze fiscali sfavorevoli non si siano verificate per il minore (assegnatario del contributo) bensì per il genitore
Sebbene il diritto Ue non garantisce al cittadino europeo la neutralità fiscale della propria libertà di circolazione, è pur vero che è pur vero che uno Stato membro che partecipi al programma Erasmus+, deve garantire che le modalità di calcolo e tassazione delle sovvenzioni previste dal programma non creino una restrizione ingiustificata al diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. In tal senso, disposizioni tributarie che impattano sul reddito dei genitori contribuenti, possono pregiudicare la mobilità degli studenti all'interno dell'Unione nell'ambito del programma Erasmus+.
Con la sentenza emessa il 16 gennaio 2025, a definizione della causa C-277/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto la normativa fiscale croata in contrasto con il diritto di libera circolazione dei cittadini europei.
Fonte: Agenzie delle Entrate
Api Notizie n.02 del 21 gennaio 2025