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REVERSE CHARGE: SÌ ALLA SANZIONE SE MANCA LA DOPPIA REGISTRAZIONE

Fiscale

L’effettività del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto degli obblighi comunitari, determina adempimenti di natura sostanziale e non meramente formale

 

Nell’ipotesi di “reverse charge”, la doppia registrazione ai fini Iva della fattura come acquisti e come vendite - previa integrazione dell’imposta - ha lo scopo sostanziale di far emergere le operazioni imponibili, con la contestuale liquidazione dell’imposta dovuta direttamente dal cessionario. Il fatto che l’Amministrazione disponga delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti il diritto alla detrazione non esclude la sanzionabilità della condotta del contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, né comporta un’ipotesi di minore gravità. È questo l’importante principio che viene ribadito dai giudici della suprema Corte nell’ordinanza n. 31274 del 6 dicembre 2024.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

Api Notizie n.02 del 21 gennaio 2025