Il sostituto d'imposta non è tenuto ad applicare all’importo erogato con questa modalità la ritenuta a titolo d'acconto, a condizione che il valore non superi i vincoli di spesa previsti
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 5/E del 15 gennaio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di erogare ai propri dipendenti, attraverso un regolamento aziendale ed il relativo piano welfare, beni e servizi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR.
In questo caso, ai fini dell’erogazione del servizio, si provvede all’attivazione di un sistema informatico per la predisposizione e la gestione del piano di welfare. Ciò avviene attraverso l’assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa.
La carta di debito può essere utilizzata dai dipendenti solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati, dell’assegnazione dei fringe benefit, ossia i beni e i servizi, messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato. La carta, comunque, non può essere utilizzata per fini diversi da quello menzionato. Inoltre, non può essere monetizzata o convertita in denaro.
In materia di fringe benefit da destinare ai dipendenti, i beni e i servizi previsti dal piano di welfare aziendale possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il loro valore complessivo non ecceda il limite previsto dalla legge, superato il quale il vantaggio concorre per intero a formare il reddito da lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione, come stabilisce l’articolo 51, comma 3 del Tuir. In questa eventualità, infatti, il sostituto d'imposta non è tenuto ad applicare all’importo erogato la ritenuta a titolo d'acconto.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.02 del 21 gennaio 2025