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MANCATO INCASSO NELLO SPLIT PAYMENT: SÌ ALLA NOTA DI VARIAZIONE FUORI TERMINE

Fiscale

Il limite temporale di un anno non è rilevante se il corrispettivo non è stato pagato e il cessionario non ha optato per l’anticipo dell’esigibilità dell’imposta al momento di ricezione della fattura

 

Una società che ha emesso una fattura in regime di “split payment” e che dopo un anno ha la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione in quanto la fattura non gli è stata pagata, potrà effettuare l’operazione di rettifica oltre il termine annuale previsto dalla norma (articolo 26, comma 3, del decreto Iva).

Nello split payment, infatti, l'esigibilità dell'Iva è collegata al pagamento del corrispettivo e nel caso in esame tale pagamento non è proprio avvenuto.

Di conseguenza la variazione operata dal cedente assume una mera funzione contabile: l’istante quindi, nel presupposto che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata, potrà procedere alla rettifica tramite l’emissione di una nota di variazione, anche se dall’emissione della fattura è trascorso il termine di un anno che, in base alla disciplina Iva, precluderebbe l’operazione.

È la sintesi di quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 210 del 25 ottobre 2024.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 


Api Notizie n.39 del 05 novembre 2024