La legge n. 51 del 20 maggio 2022 (artt. 17bis, 17ter e 17quarter da pag. 9), istituisce il sistema di interscambio dei pallet: prevede che il destinatario della merce trasportata su pallet sia obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili. La tipologia di pallet da scambiare dovrà essere indicata sul documento di trasporto e non sarà modificabile da parte del destinatario della merce.
Nel caso che l’interscambio contestuale dei pallet non sia possibile, chi riceve la merce emette un voucher, digitale o cartaceo, contente una serie di dati, che costituisce un titolo di credito improprio cedibile a terzi. Con il voucher ci si impegna a riconsegnare i pallet entro 6 mesi dalla data di emissione dello stesso; decorso tale termine, scatta l’obbligo del pagamento, da parte del soggetto obbligato alla restituzione, di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
Le caratteristiche e il valore di mercato dei pallet oggetto dell’interscambio verranno stabiliti con successivo decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).
Per maggior dettagli sul nuovo sistema si rimanda al testo della normativa al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/20/117/sg/pdf