È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, il Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, decreto integrativo e correttivo della delega fiscale (cd. “Decreto Omnibus”) approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026.
Il provvedimento interviene su numerosi ambiti della fiscalità, apportando modifiche in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, controlli e semplificazioni fiscali.
Per quanto concerne i rapporti di lavoro, assumono particolare rilievo le disposizioni contenute nei primi articoli del decreto, riguardanti la definizione dei familiari rilevanti ai fini fiscali e il regime di tassazione delle autovetture concesse ai dipendenti in uso promiscuo.
L'art. 1 del decreto interviene sull'art. 12 del TUIR, precisando quali siano i soggetti che rientrano nella definizione di familiari rilevanti ai fini delle disposizioni fiscali che richiamano la medesima norma.
Tra i familiari rientrano il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, i figli e le altre persone indicate dall’art. 433 del Codice civile, tra cui genitori, ascendenti (nonni), fratelli e sorelle, generi, nuore e suoceri. Per tali soggetti non è più richiesto il requisito della convivenza con il contribuente né la corresponsione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il requisito della convivenza resta obbligatorio solo per gli "altri familiari" indicati dall'articolo 433 del Codice Civile nei casi in cui sia richiesto espressamente lo status di familiare fiscalmente a carico.
Le disposizioni retroagiscono al periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025.
L'art. 2 del decreto interviene sulla disciplina fiscale delle autovetture concesse ai dipendenti in uso promiscuo.
Restano confermati i coefficienti introdotti dalla disciplina vigente e determinati in funzione dell'alimentazione del veicolo:
- 10% per i veicoli elettrici;
- 20% per gli ibridi plug-in;
- 50% per le altre alimentazioni.
Il decreto introduce tuttavia alcune modifiche ai criteri di determinazione del fringe benefit, in particolare relativamente agli optional dell’autovettura e per i veicoli datati.
Infatti, è prevista una maggiorazione del 5% del valore del fringe benefit nel caso in cui il veicolo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. È inoltre previsto un incremento del 50% del valore del fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione del veicolo.
Le predette maggiorazioni trovano applicazione anche nei confronti dei veicoli che continuano ad essere disciplinati dal precedente regime di tassazione basato sulle emissioni di anidride carbonica.
Un altro aspetto importante riguarda il regime transitorio previsto per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024; il decreto, infatti, estende all'intero anno 2025 l'applicazione della disciplina transitoria, in luogo del solo primo semestre originariamente previsto, eliminando il ricorso alla determinazione del fringe benefit secondo il criterio del valore normale dell'autovettura.
Viene inoltre confermata l’applicazione della vecchia disciplina anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, evitando, anche in questo caso, il ricorso al criterio del valore normale.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 e non rientranti nel predetto regime transitorio trovano invece applicazione le disposizioni previste dalla disciplina vigente dal 2026.
Il decreto interviene, infine, sui criteri utilizzati per individuare la disciplina applicabile, prevedendo che assuma rilievo esclusivamente la data di concessione dell'autovettura al lavoratore, senza più fare riferimento alla data di immatricolazione del veicolo o alla data di stipula del contratto di assegnazione.
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