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Lunedì 20 Aprile 2026

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - BASE E AGGIORNAMENTO

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve nominare i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (addetti al servizio antincendio). Non è previsto un numero minimo di addetti in relazione alle dimensioni aziendale, ma il loro numero deve comunque essere sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto in ogni momento nei luoghi di lavoro.
Il D.M. 02/09/2021 stabilisce la formazione sui rischi di incendio, che deve includere una parte teorica e una pratica e avere una durata variabile in base al livello di appartenenza dell’azienda (livello 1, 2 e 3*). L'aggiornamento deve avvenire ogni 5 anni. 
Attenzione: poiché il corso prevede un’esercitazione pratica, la normativa NON consente di svolgerlo in videoconferenza o in modalità e-learning, con tali modalità gli attestati non possono essere considerati validi. 
*Per capire a quale categoria appartenete consultate il vostro DVR oppure verificate la classificazione prevista dall’Allegato III D.M. 02/09/2021

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Apindustria Mantova

FORMAZIONE LAVORATORI

Il d.lgs. 81/2008 prevede l’obbligo del datore di lavoro di formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza. L’Accordo Stato-Regioni 59/2025 determina il percorso formativo, che si articola in due moduli distinti:
• formazione generale di 4 ore;
• formazione specifica di 4,8 o 12 ore a seconda del rischio (basso, medio o alto*). L’aggiornamento deve essere di 6 ore ogni 5 anni (a prescindere dal rischio). 
*Per capire indicativamente a quale rischio appartenete consultate il vostro DVR oppure verificate la classificazione prevista dall’Allegato IV dell’Accordo Stato- Regioni 59/2025 in base al codice ateco.

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