Fermo restando la raccomandazione della Farnesina a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie, il DPCM del 3 novembre dispone quanto segue con riferimento alle limitazioni alla mobilità da e per l’estero:
- sono sempre consentiti, senza necessità di motivazione, gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (elenco A),
- sono sempre consentiti gli spostamenti da e per alcuni Paesi Ue quali Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco (elenco B). Al rientro in Italia da questi paesi, rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione
- chi entra o rientra da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (elenco C) dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione deve sottoporsi a tampone e comunicare l’ingresso sul territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente;
- sono consentiti, senza necessità di motivazione, anche gli spostamenti verso Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay (elenco D). Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni e compilare un’autodichiarazione. Sono previste delle eccezioni (riportate più avanti)
- gli spostamenti da e per il resto del mondo (elenco E), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che ivi hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti, sono consentiti solo per esigenze di lavoro, motivi di assoluta urgenza, salute, di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. All’ingresso/rientro in Italia da questi paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. (Sono previste delle eccezioni (riportate più avanti)
- verso Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia (elenco F) rimane in vigore il divieto d’ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti in questi paesi, con poche eccezioni. Gli spostamenti da e per questi paesi sono consentiti ma solo per esigenze di lavoro, motivi di assoluta urgenza, salute, studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono previste alcune ECCEZIONI all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone per chi arriva/rientra dai paesi degli elenchi D ed E (tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti da uno dei Paesi dell’elenco C, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico). L’elenco completo delle eccezioni è presente sul sito della Farnesina, si ricordano qui quelle più significative per quanto riguarda gli spostamenti di lavoro. Quindi, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.
IMPORTANTE: si ricorda che molti paesi possono porre dei limiti all’ingresso, con obblighi di tamponi all’entrata e/o periodo di quarantena. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Per approfondire potete leggere:
- l’allegato 20 con gli elenchi di Paesi per i quali sono previste le limitazioni.
Api Notizie n. 44 del 16 novembre 2020