Le dimissioni per fatti concludenti del lavoratore non possono essere equiparate al licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro, con una recente Faq pubblicata sul portale URPonline, che ribadisce quanto già indicato nella circolare 6/2025: il termine minimo per considerare valide le dimissioni per fatti concludenti è di 15 giorni di assenza ingiustificata, salvo diversa previsione del contratto collettivo, che comunque non può indicare un termine inferiore.
La questione è stata recentemente affrontata anche dal Tribunale di Trento, che aveva aperto alla possibilità di utilizzare il termine previsto dal CCNL per il licenziamento anche per le dimissioni di fatto, posizione che il Ministero ha prontamente smentito.
Secondo il Ministero, infatti, la norma non richiama esplicitamente i termini previsti per il licenziamento disciplinare, e la volontà del legislatore è chiaramente quella di distinguere le due fattispecie. Le dimissioni per fatti concludenti, non essendo soggette alla procedura di contestazione prevista dallo Statuto dei lavoratori, richiedono un termine più lungo per garantire che la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto sia inequivocabile.
Inoltre, in caso di dimissioni di fatto, il lavoratore non ha diritto alla NASpI, poiché la cessazione del rapporto non avviene per licenziamento.
Fonte: Confimi Industria Bergamo
Api Notizie n.27 del 15 luglio 2025