CCNL CARTAI E GRAFICI EDITORIALI – PICCOLA INDUSTRIA: UNA TANTUM
Con la retribuzione afferente al mese di giugno 2025 a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alla data dell’1/01/2025 va corrisposta a titolo di una tantum una somma forfettaria pari a 100 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'importo è uguale per tutti i livelli di inquadramento. In caso di lavoro svolto nella modalità part-time l'importo una tantum verrà riproporzionato in base all'orario di lavoro concordato.
CCNL CHIMICI FARMACEUTICI – INDUSTRIA: MINIMI RETRIBUTIVI
L’ultima tranche di aumento del TEM di euro 20 (alla D1) prevista per il 2025 a giugno dall’Accordo di Rinnovo del 13/06/2022 va erogata unitamente alle decorrenze economiche dell'Accordo Accordo di Rinnovo del 15/04/2025, da luglio 2025.
DIRIGENTI - PICCOLA INDUSTRIA: UNA TANTUM
Le Parti, in considerazione della decorrenza del presente contratto a partire dall’1/01/2025, concordano di erogare, a copertura dell'anno 2024, un importo una tantum onnicomprensivo alle condizioni che seguono:
1) nella misura pari a euro 3.000,00 ai dirigenti che:
a) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dall’1/01/2024;
b) abbiano fruito, da parte della stessa, nel 2024 di una R.A.L. fino a 95.000,00 (novantacinquemila/00) euro;
c) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Il suddetto importo una tantum va erogato in due tranches di pari importo la prima (euro 1.500,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (euro 1.500,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025.
2) nella misura di euro 2.000,00 ai Quadri superiori che:
a) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dall’1/01/2024;
b) abbiano fruito, da parte della stessa, nel 2024 di una R.A.L. fino a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro;
c) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Il suddetto importo una tantum va erogato in due tranches di pari importo la prima (euro 1.000,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (euro 1.000,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025.
CCNL METALMECCANICI – INDUSTRIA
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a euro 485,00, onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.
WELFARE
Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01/01 – 31/12).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1/06 – 31/12 di ciascun anno. I suddetti valori non sono proporzionabili per i lavoratori part-time.
I lavoratori hanno inoltre la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo Metasalute, secondo regole e modalità definite dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare euro 200,00.
CCNL METALMECCANICI – PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI: ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a euro 485,00 onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R., ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
CCNL METALMECCANICI – PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI: ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
Le imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano sottoscritto le apposite intese erogano ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, ai quali non sia nemmeno stato riconosciuto, nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre), un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal C.C.N.L. (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), un elemento retributivo annuo pari a euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L.
TESSILI – PICCOLA INDUSTRIA UNIONTESSILE
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240,00 dall’1/01/2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021 è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.
L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. È riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
ELEMENTO PEREQUATIVO
Nelle aziende dove non è stata data applicazione a quanto previsto dalla lett. C) dell'art. 12, con decorrenza dall'anno 2020 verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L'importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione a quanto previsto dalla lett. C) dell'art. 12, l'erogazione del presente elemento economico viene a cessare. Nell'eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l'integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lorde.
Fonte: Confimi Industria Bergamo
Api Notizie n.23 del 23 giugno 2025