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CASSAZIONE: PERIODO DI COMPORTO AMPLIABILE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Sindacale - SICURAPI

Con ordinanza n. 463/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che la norma prevista dal CCNL metalmeccanici industria che prevede la conservazione del posto di lavoro per un lavoratore assente per malattia di origine professionale, per un periodo pari a quello in cui percepisce l’indennità assicurativa INAIL per inabilità temporanea è coerente con i principi fissati dall’art. 2110 c.c. per malattia ed infortunio. Di conseguenza, il lavoratore metalmeccanico del settore industria non può essere licenziato fino a quando usufruisce della già menzionata indennità di inabilità che viene, sempre, corrisposta dall’Istituto sulla base del riscontro circa l’origine professionale della malattia o dell’infortunio, a prescindere dalla imputazione della colpa al datore di lavoro o al lavoratore.

Fonte: Corte di Cassazione

Api Notizie n.09 del 11 marzo 2025