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RIDUZIONE CONTRIBUTI AMMORTIZZATORI SOCIALI (FIS, CIGO/CIGS) – NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE

Sindacale - SICURAPI

Con circolare n. 5/2025, in applicazione di quanto previsto dalla lege di bilancio 2022 pubblicata in data 7 gennaio 2022) l’Inps fornisce indicazioni operative in merito alle riduzioni dei contributi per finanziare gli ammortizzatori sociali.

Riduzione contributo ordinario FIS

A far data dal 1^ gennaio 2025, è prevista a favore dei datori di lavoro che – nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento – una riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario che andrà così ad attestarsi allo 0,30%.

Riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)

È prevista la riduzione del contributo addizionale a favore dei datori di lavoro che non hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento.

La contribuzione addizionale viene ridotta in misura pari:

  • al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • al 9 % oltre il limite precedente e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

La verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale (assenza di fruizione di integrazioni salariali da almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento) deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.

Ai fini della verifica in argomento, deve essere preso in considerazione l’ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD, anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero