Il Parlamento ha pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Tale legge è entrata in vigore il 1° Gennaio 2025.
NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
Aliquote Irpef (art. 1, co. 2)
La legge di bilancio 2025 rende strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:
- 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
- 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;
- 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.
Indennità fiscale e detrazione aggiuntiva (art. 1, co. 4-9)
Viene da una parte introdotta un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall’altra viene prevista una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati. L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.
Nello specifico, la somma sarà pari:
- al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
- al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
- al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.
La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:
- a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Detrazioni fiscali (art. 1, co. 10-11)
A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all'aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:
- 0,50 se non sono presenti figli;
- 0,70 in presenza di un figlio;
- 0,85 in presenza di due figli;
- 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.
Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.
Infine, sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Subiranno alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.
WELFARE, PREMI E TRASFERTE
Fringe benefit (art. 1, co. 390-391)
Viene confermato l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit a:
- 2.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Si intendono Figli fiscalmente a carico sono i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro;
- euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
La presente misura viene confermata per le annualità 2025, 2026 e 2027.
Rimborso del canone di locazione qualora i lavoratori cambino la residenza (art. 1, co. 386-389)
Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), si prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro saranno imponibili ai fini contributivi e rileveranno ai fini della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
Programmi di screening e prevenzione malattie cardiovascolari e oncologiche per i lavoratori (art. 1, co. 392-394)
Viene istituito un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2026, per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).
Auto ad uso promiscuo (art. 1, co. 48)
Viene stabilito un passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione per i soli veicoli assegnati dall’anno 2025.
Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:
- 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
- 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.
Tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, verosimilmente per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.
Detassazione premi di produttività (art. 1, co. 385)
Fino al 2027, viene confermata l’imposta del 5% sui premi di produttività alle seguenti condizioni:
- l’erogazione del premio dev’essere prevista dal contratto aziendale o territoriale;
- il valore dei premi non deve eccedere i 3.000 euro lordi;
- il reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 non deve essere superiore a 80.000 euro.
Tracciamento spese trasferta (art. 1, co. 81)
Viene specificato che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Lo stesso vale nel caso di lavoro autonomo.
Si richiede la tracciabilità delle spese anche nel caso di spese di rappresentanza.
INCENTIVI OCCUPAZIONALI
Maxi deduzione assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, co. 399)
È prorogata per il periodo d’imposta dopo quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, la maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a seguito delle quali si registri un incremento occupazionale medio-percentuale.
MISURE PER LA FAMIGLIA
Congedo parentale (art. 1, co. 217)
Si stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.
Esonero contributivo mamme lavoratrici (art. 1, co. 219)
Viene prorogato in misura ridotta l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l’estensione anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.
La fruizione di tale misura è riservata:
- alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
- dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
Per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui.
Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.
MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE
Nuovo requisito per la NASPI (art. 1, co. 171)
A partire dal 1° gennaio 2025, se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, il lavoratore stesso deve poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all’ultimo rapporto di lavoro.
Incentivo al posticipo del pensionamento (art. 1, co. 161)
Viene confermato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1 comma 286 della legge di bilancio 2023 con due novità:
- oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a Quota 103 vengono ricompresi anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- si prevede l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione del lavoratore che viene corrisposta al lavoratore stesso.
Flessibilità in uscita (art. 1, co. 173-175)
Sono prorogate le seguenti misure:
- l’Opzione donna ovvero il trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 61 (ridotta a 60 per le madri di un solo figlio e a 59 per quelle con due o più figli) e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalide, licenziate o dipendenti di imprese in crisi);
- la cd. Quota 103 ovvero l’accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, raggiungano 62 anni di età e 41 anni di contributi;
- l’Ape sociale ovvero l’indennità riconosciuta – fino al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia – ai soggetti che, nel 2025, abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalidi, disoccupati o svolgano lavori usuranti).
Fonte: Gazzetta Ufficiale – Confimi Industria BG
Api Notizie n.01 del 14 gennaio 2025