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PARLAMENTO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL COLLEGATO LAVORO

Sindacale - SICURAPI

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (c.d. Collegato Lavoro), con disposizioni in materia di lavoro.

Di seguito si riportano le principali novità previste, integrate con le prime indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, con la quale fornisce le prime indicazioni sui contenuti del cd. Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024).

Sospensione della prestazione di cassa integrazione (art. 6)

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento d’integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps circa l’attività lavorativa effettuata.

Modifiche in materia di somministrazione di lavoro (art. 10)

Diventa strutturale la possibilità per l'utilizzatore di impiegare il medesimo lavoratore senza obbligo di assunzione, a patto che il lavoratore in questione abbia un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

Vengono introdotte esenzioni dai limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato. In particolare, le seguenti categorie di lavoratori saranno escluse da tali limiti:

  • Lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione: se il lavoratore somministrato è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione, la sua missione non sarà soggetta ai limiti quantitativi.
  • i lavoratori che sono disoccupati da almeno sei mesi, che percepiscono ammortizzatori sociali, e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal regolamento UE 651/2014) saranno esentati dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione a tempo determinato.

Un'importante novità riguarda l'esenzione dall'applicazione delle causali per i contratti di somministrazione a tempo determinato che superano i 12 mesi. In particolare, vengono esclusi dall’obbligo di indicare una causale per i contratti oltre 12 mesi:

  • I lavoratori disoccupati da più di sei mesi.
  • I lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali.
  • I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014 (es. over 50, under 24).

Norma di interpretazione autentica su attività stagionali (art. 11)

Sono da intendersi attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525[1], le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori

produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

Durata del periodo di prova (art. 13)

Fatte salve disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Nei rapporti a termine, invece, la durata del periodo di prova deve essere compreso tra:

  • due e quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi;
  • due e trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Comunicazione obbligatorie lavoro agile (c.d. smart working) (art. 14)

L’attivazione del lavoro agile[2], così come la modifica della sua durata nonché la cessazione, andranno comunicati entro 5 giorni dall’evento.

Unico apprendistato duale (art. 18)

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

  • apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite dalla legge, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni:

  • il datore di lavoro ne dà comunicazione all’ITL che può verificare la veridicità della comunicazione medesima;
  • Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.

Le predette disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Il predetto articolo disciplina sostanzialmente le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line.

Conciliazioni in sede protetta (art. 20)

Viene riconosciuta la possibilità di effettuare le conciliazioni in sede protetta anche in modalità telematica. Occorrerà però apposito decreto ministeriale attuativo da adottare entro dodici mesi.

Dilazione dei debiti contributivi (art. 23)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, Inps e Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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[1] A titolo meramente esemplificativo:

  • Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.)
  • Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino)
  • Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica
  • Lavorazione delle carni suine
  • Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua
  • Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali
  • Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.

[2] Si ricorda che il datore di lavoro deve comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro.

Fonte: Gazzetta Ufficiale – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Confimi Industria BG

 

Api Notizie n.01 del 14 gennaio 2025