Due recenti sentenze della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto l’abuso dei permessi 104, che hanno portato in un caso a dichiarare legittimo il licenziamento e in un altro caso illegittimo, mettono in evidenza come l’abuso dei permessi 104 debba essere valutato di caso in caso.
Per questo motivo, al fine di orientare in maniera corretta la prassi aziendale, si riportano le casistiche trattate dalle predette pronunce:
- Ordinanza 3 maggio 2024, n. 11999, Cass. Civ., Sez. Lavoro: viene ritenuto LEGITTIMO il licenziamento per giusta causa di un lavoratore scoperto a fruire dei permessi 104 per attività per nulla attinenti con l’assistenza alla madre con disabilità, senza mai recarsi da lei se non per un tempo talmente limitato da risultare elusivo della stessa funzione dei permessi, mancando completamente il nesso tra assenza dal lavoro e assistenza al familiare con disabilità.
- Ordinanza 9 maggio 2024, n. 12679, Cass. Civ., Sez. Lavoro: viene ritenuto ILLEGITTIMO il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva accompagnato la moglie asmatica presso una località balneare, trascorrendo con lei al mare alcune giornate di permesso 104 ed aveva altresì utilizzato parte dei permessi per portare il cane dal veterinario, ritenendo che una frazione di tempo assai limitata, per attività non inerenti, non comportasse una diminuzione dell’aggravio delle attività destinate ad essere alternativamente svolte dal coniuge disabile.
Fonte: Corte di Cassazione
Api Notizie n.29/30 del 27 agosto 2024