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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026: APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO DALL’01.01.2026

Previdenziale

L’Inail ha pubblicato l’Istruzione operativa del 10 dicembre 2025, con la quale informa dell’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 146 del 21 luglio 2025.

In via provvisoria, pertanto, i tassi applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’articolo 20 delle MAT.

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:

Lavoratori-anno del triennio (N)

Valori ISAR

Aliquota

N <= 50

-0,50 < ISAR < 0

-14%

-0,75 < ISAR <= -0,50

-18%

-0,90 < ISAR <= -0,75

-21%

-1< ISAR <= -0,90

-25%

ISAR = -1

-28%

50 < N <= 100

-0,50 < ISAR < 0

-15%

-0,75 < ISAR <= -0,50

-19%

-0,90 < ISAR <= -0,75

-23%

-1 < ISAR <= -0,90

-27%

ISAR =- 1

-31%

 

 

N > 100

– 0,50 < ISAR < 0

-17%

-0,75 < ISAR <= -0,50

-22%

-0,90 < ISAR <= -0,75

-27%

-1 < ISAR <= -0,90

-32%

ISAR = -1

-37%

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato  articolo 20.

L’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 (20sm), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

  1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
  2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Fonte: Inail

 Api Notizie n.45 del 18 dicembre 2025