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ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI PARITA' DI GENERE - CHIARIMENTI IN MERITO ALLA RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE GLOBALE

Previdenziale

Con messaggio n. 2844/2024, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

In particolare, al fine di consentire la corretta elaborazione delle domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, l’INPS comunica che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le seguenti indicazioni.

LA RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE GLOBALE DEVE ESSERE INTESA COME LA MEDIA DI TUTTE LE RETRIBUZIONI MENSILI CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO NEL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.

IN SOSTANZA, LA RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE GLOBALE SI RIFERISCE A TUTTE LE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE O DA CORRISPONDERE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO INTERESSATO A BENEFICIARE DELL’ESONERO IN OGGETTO E NON ALLA RETRIBUZIONE MEDIA DEI SINGOLI LAVORATORI.

PERTANTO, LA STESSA SI RIFERISCE ALL’AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI EROGATE O DA EROGARE PER LA TOTALITÀ DEI LAVORATORI IN CARICO ALL’AZIENDA. AD ESEMPIO, NELLE IPOTESI IN CUI IL DATORE DI LAVORO ABBIA UNA FORZA AZIENDALE PARI A 100 LAVORATORI, LA RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE GLOBALE DA CONSIDERARE È QUELLA EROGATA O DA EROGARE PER LA TOTALITÀ DEI SUDDETTI 100 LAVORATORI E NON QUELLA MEDIA DEL SINGOLO LAVORATORE.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022.

Api Notizie n.29/30 del 27 agosto 2024