Con ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esonero dal prestare attività lavorativa per un dipendente che sia anche caregiver, si applica sempre e comunque, a prescindere dal grado di invalidità della persona portatrice di handicap.
La norma di riferimento è l’art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2003: la decisione appare in contrasto con quella adottata dalla seconda sezione del Consiglio di Stato il 27 ottobre 2022 (sentenza n. 8798) con la quale l’espressione “a proprio carico" sta a significare che il diritto si riduce unicamente in favore di un lavoratore che assiste un portatore di handicap grave.
Fonte: Corte di Cassazione
Api Notizie n.23 del 07 luglio 2026