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INAIL: Ripresa attività lavorativa senza certificato definitivo - precisazioni

SINDACALE

Riceviamo dalla direzione territoriale Mantova-Cremona sede di Cremona la presente informativa:

"Si trasmette in allegato la circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026, recante istruzioni in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa

 Pur rinviando alla attenta lettura della Circolare va rilevato, in estrema sintesi, che la certificazione di infortunio (modello 1SS) viene trasmessa telematicamente all’INAIL e comprende prognosi e periodo di inabilità temporanea e che l’ultimo certificato trasmesso, con indicazione della prognosi, è sufficiente a definire il periodo di inabilità; 

Il lavoratore può quindi riprendere l’attività lavorativa al termine della prognosi senza necessità di ulteriore certificato medico “definitivo”, salvo specifiche richieste (cfr circolare allegata : “Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta ‘definitiva’.” )

Viene altresì precisato che:

  • resta possibile il ricorso alla sorveglianza sanitaria del medico competente ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansione;
  • in caso di ripresa anticipata rispetto alla prognosi, è necessario un certificato medico che ne ridetermini la durata.

Si evidenzia che tale indicazione introduce un importante chiarimento procedurale volto a semplificare gli adempimenti a carico dei lavoratori, dei professionisti sanitari e dei datori di lavoro."

SCARICA IL DOCUMENTO.

Fonte: INAIL - Direzione territoriale Mantova-Cremona sede di Cremona

 

Api Notizie n.18 del 19 maggio 2026