Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge 68/1999, la scadenza per inviare il Prospetto Informativo della situazione occupazionale riferita al 31 Dicembre 2025 è prevista per il 31 Gennaio 2026.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.
L’invio del prospetto informativo disabili è obbligatorio solo in presenza di variazioni rispetto all’ultima comunicazione effettuata, tali da incidere sull’obbligo di legge o sul computo della quota di riserva.
A partire da gennaio 2018, l’obbligo di inviare il prospetto informativo scatta anche per le aziende che hanno una base occupazionale con almeno 15 dipendenti nonché attivarsi per adempiere all’obbligo del disabile entro i 60 giorni.
Nella base di calcolo della quota di riserva vanno computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (i lavoratori a part-time vanno computati in proporzione all’orario di lavoro), ad esclusione di alcune categorie:
- Lavoratori disabili occupati, assunti ai sensi della stessa L. 68/1999 (art. 4, co 1, L. 68/1999);
- Lavoratori disabili occupati, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio (art. 4, co 3-bis, L. 68/1999), che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti;
- Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (art. 4, co 1, L. 68/1999);
- Lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato (Cass. 20.10.1983, n. 6165);
- Lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% (art. 4, co 4, L. 68/1999), a meno che l’inabilità sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giurisdizionale;
- Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 3, comma 4, D.P.R. 10.10.2000, n. 333), qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%, e sempre a condizione che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell’accaduto;
- Soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999);
- Dirigenti (art. 4, co 1, L. 68/1999);
- Apprendisti (art. 47, co 3, DLvo 81/2015);
- Tirocinanti e stagisti;
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento (art. 4, co 1, L. 68/1999);
- Lavoratori somministrati da Agenzie di Lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999);
- Lavoratori operanti esclusivamente all’estero (art. 4, co 1, L. 68/1999);
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 4, co 1, L. 68/1999);
- Lavoratori a domicilio (art. 4, co 2, L. 68/1999);
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Partite IVA;
- Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto;
- Lavoratori in telelavoro (art. 23 del D.L.vo n. 80/2015), qualora ciò sia previsto da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed esclusivamente nel caso in cui i datori di lavoro privati ne facciano ricorso per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro; pertanto, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno;
- Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale (art. 12, co 12-quater, D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011);
- Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (art. 5, co 2, L. 68/1999);
- Addetti al trasporto nel settore edile (art. 5, co 2, L. 68/1999);
- Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune (art. 5, co 2, L. 68/1999);
- Personale non amministrativo impiegato in servizi di polizia, di protezione civile e di vigilanza privata;
- Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, L. 68/1999); il riferimento al pagamento del tasso di premio deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale e tale situazione deve essere dichiarata tramite un'autocertificazione datoriale, da presentare sempre telematicamente; si ricorda che in caso di esonero, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
- Lavoratori distaccati da altra azienda;
- Ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato.
Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, è prevista una sanzione amministrativa di 702,43 euro, sanzione che viene maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 31 gennaio 2026.
Al fine di evidenziare il rispetto dell’adempimento comunicativo, dovrà essere conservata la ricevuta di avvenuta trasmissione (contenente la data e l’ora di invio), che i servizi informatici rilasceranno una volta inviato il prospetto.
Fonte: Confimi Industria Cremona
Api Notizie n.02 del 27 gennaio 2026