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CCNL METALMECCANICI – ARTIGIANI: ELEMENTO REGIONALE LOMBARDIA E WELFARE AZIENDALE CONTRATTUALE

SINDACALE

ELEMENTO REGIONALE LOMBARDIA

 

Dall’1/11/2025 l'istituto denominato "premio di produzione collettivo regionale", di cui all’art. 12 del Contratto Collettivo Regionale di Lombardia (CCRL), cessa di essere erogato; i relativi importi sono conglobati nel nuovo istituto denominato Elemento Regionale Lombardia (E.R.L).

A tutti gli operai, impiegati, quadri è erogato l'Elemento retributivo Lombardia (E.R.L.) nelle misure mensili come da prospetto che segue:

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Gli importi erogati a titolo di E.R.L. rappresentano retribuzione, su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, T.F.R. compreso.

Ai lavoratori assunti con rapporto di apprendistato gli importi di cui sopra sono riconosciuti applicando le percentuali di cui agli artt. 26 e 27 punto 9 del vigente CCNL.

WELFARE AZIENDALE CONTRATTUALE

Dall’1/01/2025, annualmente le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (di cui agli art. 51 comma 2 o 51 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986) per un valore pari a euro 28,00 per ciascun mese (di calendario) di servizio prestato nell'anno presso l'impresa (computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni), da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione, il valore spettante è di euro 14,00.

In caso di rapporto di lavoro intermittente, gli strumenti di welfare sono resi disponibili con i seguenti valori:

  • euro 28,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 50% delle ore lavorabili nel mese;
  • euro 14,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 25% delle ore lavorabili nel mese;

mentre non sono dovuti ai lavoratori che hanno lavorato meno del 25% delle ore lavorabili nel mese.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto contrattuale.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto agli strumenti di welfare non ancora maturati al momento di presentazione delle dimissioni o di comunicazione della risoluzione del rapporto.

I periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata non danno diritto agli strumenti welfare di cui al presente articolo.

Gli strumenti di welfare sono resi disponibili da ciascuna azienda:

  • nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre;
  • nel mese di maggio per i valori maturati da novembre ad aprile.

Limitatamente all'anno 2025 gli strumenti di welfare sono resi disponibili:

  • nel mese di settembre, per i valori maturati nei mesi da gennaio 2025 a maggio 2025;
  • nel mese di novembre, per i valori maturati da giugno 2025 a ottobre 2025.

Limitatamente all'anno 2025 le presenti disposizioni si applicano ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Accordo o assunti successivamente a tale data.

Le Parti si impegnano, in caso di modifica della normativa vigente, a incontrarsi per valutare impatto e conseguenze di tali modifiche normative, fermo restando il valore convenuto nel presente Accordo.

Le Parti, a seguito dell'introduzione del presente articolo, convengono sull'opportunità di realizzare una piattaforma welfare e, pertanto, si impegnano alla definizione di tale piattaforma entro la vigenza del presente C.C.R.L.

Fonte: Parti Firmatarie

 Api Notizie n.42 del 25 novembre 2025