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LO SCENARIO DELLE RESTRIZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Export - SICURAPI

In questi ultimi 27 mesi, da febbraio 2022, le restrizioni UE nei confronti della Federazione russa (e della Bielorussia) sono diventate sempre più ampie, colpendo molti beni, servizi, attività, di cui è stata progressivamente vietata la vendita/acquisto, l’import/export, e ampliando le liste dei soggetti designati (black list).

Tuttavia, anche se la Russia è uno dei paesi più sanzionati al mondo, le misure sanzionatorie hanno il limite di essere attuate solo da alcuni paesi. Di qui il fenomeno dell’elusione sul quale la Commissione si è sempre più focalizzata, con l’emanazione di regolamenti che mirano al contrasto dell’aggiramento delle sanzioni e che richiedono un ulteriore impegno degli operatori economici nel porre in atto condotte sempre più responsabili e consapevoli per mitigare il rischio di violare le restrizioni in atto.

CLAUSOLA ANTIELUSIONE

In particolare, con l’ultimo pacchetto di sanzioni – il quattordicesimo - la clausola antielusione che vieta di partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti è stata modificata aggiungendovi “anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità”.

BEST EFFORTS E RESPONSABILITÀ SULLE CONTROLLATE

Un’altra novità introdotta è l’obbligo, per gli operatori UE, di adoperarsi al massimo (best efforts) affinché le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori dell'UE di loro proprietà o sotto il loro controllo non prendano parte ad attività che compromettono le misure restrittive. Tali attività sono quelle che producono l'effetto che le misure restrittive mirano a impedire, ad esempio che un destinatario in Russia ottenga un tipo di beni, di tecnologie, di finanziamenti o di servizi soggetto a divieto.

CLAUSOLA NO RUSSIA

Il nuovo pacchetto prevede, inoltre, a decorrere dal 26.12.2024, che gli operatori applichino la c.d. “clausola No Russia” (introdotta con il dodicesimo pacchetto all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo di determinati beni) anche alla vendita, concessione in licenza o altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali relativi ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del Reg. 833/2014.

DUE DILIGENCE

Sempre dal 26.12.2024, per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di questi beni gli operatori hanno l’obbligo di adottare misure appropriate e mettere in atto controlli e procedure finalizzati ad individuare e mitigare i rischi di esportazione in Russia e di riesportazione in Russia e devono provvedere affinché anche le società controllate extraUE applichino lo stesso obbligo.

L’adozione delle misure, controlli e procedure di cui sopra non è richiesta nelle vendite e nei trasferimenti solamente all’interno dell’UE o ai paesi partner (attualmente USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda).

Gli operatori devono quindi agire sempre con la dovuta diligenza (due diligence), di cui non esiste un modello “standard”, unico e valido per tutti.

Ogni azienda, sulla base delle proprie specificità e del settore merceologico, delle aree geografiche e delle controparti - ovvero dell’esposizione al rischio - deve sviluppare ed implementare un proprio programma di conformità alle sanzioni.

BIELORUSSIA

Infine, si fa presente che in concomitanza con il quattordicesimo pacchetto, il legislatore UE ha ampliato il regime sanzionatorio verso la Bielorussia, armonizzandolo con quello verso la Russia.

Maggiori info: EU Commission – Sanctions, Consiglio dell’ UE e FAQ dell’ EU

Fonte: Confimi Industria

Api Notizie n.29/30 del 27 agosto 2024