Con la Circolare 10/2026 del 12.5.2026 la Direzione Dogane Ufficio Controlli (ADM) ha fornito chiarimenti sulla corretta individuazione dell’Ufficio competente per la revisione delle dichiarazioni doganali su istanza di parte (cioè quando richiesta spontaneamente dall’operatore economico) nei casi in cui l’istanza abbia ad oggetto più dichiarazioni doganali registrate presso diversi uffici doganali.
È una situazione molto diffusa, soprattutto tra le aziende che usano vari termini (Incoterms) di vendita o di acquisto e/o utilizzano diverse modalità di trasporto e quindi uffici doganali diversi.
Quando le dichiarazioni da sottoporre a revisione sono state registrate presso due o più Uffici di ADM - chiarisce l’Agenzia – è competente l’ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell’operatore economico.
Questo principio di concentrazione è però applicabile a condizione che l’istanza sia fondata su presupposti identici/omogenei quali, ad esempio, la rettifica con le medesime motivazioni dello stesso elemento dell’accertamento o della dichiarazione.
Fonte: Confimi Industria estero
Api Notizie n.21 del 30 giugno 2026