Il 20° pacchetto di sanzioni UE alla Russia, in vigore dal 24.4.2026, rende per la prima volta operativo lo strumento antielusione previsto dall’art. 12 septies del Reg.833/2014 che istituisce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell'allegato XXXIII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato in tale allegato.
Tale meccanismo di “ultima istanza”, finalizzato a contrastare la riesportazione verso la Russia di determinati beni attraverso paesi terzi, era stato inserito nella normativa UE con l’11° pacchetto (giugno 2023) ed era finora rimasto inattivato.
Con il 20° pacchetto (Reg. 2026/506 che modifica il Reg. 833/2014), l’UE ha formalmente attivato questo strumento introducendo il divieto di esportazione verso il Kirghizistan (oltre che verso la Russia) dei seguenti prodotti, ora elencati nell’allegato XXXIII:
- voce doganale 8457 10, centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli
- voce doganale 8517 62, apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi apparecchi di commutazione e di routing.
La decisione segue la considerazione da parte dell’UE che il Kirghizistan non abbia adottato né applicato misure sufficienti a garantire che le restrizioni UE non siano eluse.
Fonte: Confimi Industria Estero
Api Notizie n.21 del 30 giugno 2026