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POLIZZE SANITARIE PER I DIPENDENTI ALL’ESTERO: PER IL FISCO SONO REDDITO IMPONIBILE

EXPORT

L’Agenzia delle Entrate chiarisce: le polizze sanitarie pagate dalle aziende per i dipendenti all’estero e i loro familiari sono reddito imponibile. Anche se obbligatorie per statuto, non rientrano nelle esenzioni del TUIR.


Cosa ha stabilito l’Agenzia

Con la risposta n. 249 del 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi delle polizze sanitarie stipulate dalle imprese per i dipendenti in servizio all’estero (e i loro familiari a carico) devono essere tassati come reddito da lavoro dipendente.
La questione nasceva da un datore di lavoro che, in forza dello statuto aziendale, finanziava integralmente queste polizze ritenendole esenti da imposte.


Il principio di onnicomprensività

L’Agenzia ha richiamato l’articolo 51 del TUIR, secondo cui tutte le somme e i benefici ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare reddito, salvo deroghe specifiche.
Le uniche eccezioni riguardano contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge e finalizzati a prestazioni obbligatorie.


Perché le polizze non sono esenti

Le polizze sanitarie aziendali non possono essere considerate né contributi previdenziali né assistenziali.
Pertanto, anche se obbligatorie per statuto, i premi devono essere inclusi nel reddito del dipendente e tassati.


Implicazioni per le PMI

Per le piccole e medie imprese con personale inviato all’estero, la novità impatta sia sulla gestione del costo del lavoro sia sulla comunicazione con i dipendenti. È fondamentale pianificare in anticipo e valutare strumenti alternativi di welfare aziendale che rientrino nei regimi di esenzione.


Box operativo – Cosa può fare subito una PMI

  1. Verificare i contratti aziendali: controllare se lo statuto o i regolamenti interni prevedono polizze obbligatorie e valutarne l’impatto fiscale.

  2. Chiedere supporto professionale: rivolgersi al proprio consulente del lavoro o al commercialista per simulazioni fiscali.

  3. Contattare enti di supporto:
    • Camere di Commercio italiane all’estero (per assistenza pratica).
    • ICE – Agenzia per la promozione all’estero (per strumenti di supporto alle imprese).

  4. Usare strumenti online:
    • Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate per monitorare gli adempimenti.
    • Portali delle associazioni di categoria per aggiornamenti normativi.


Riferimenti normativi

  • Art. 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986) – principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente.
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 249/2025 – trattamento fiscale delle polizze sanitarie per i lavoratori all’estero.
  • Art. 100, TUIR – deducibilità delle spese di welfare aziendale.


Glossario

  • Fringe benefit: vantaggi aggiuntivi concessi al dipendente (auto aziendali, buoni pasto, polizze), che possono essere tassati.
  • TUIR: Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la legge quadro sulla tassazione in Italia.
  • Onnicomprensività: regola fiscale per cui ogni somma o beneficio ricevuto dal lavoratore è considerato reddito, salvo eccezioni.


Per approfondire

  • Agenzia delle Entrate
  • Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze