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Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale: chiarimenti sulla rateizzazione

Fiscale

Il contribuente Isa che ha aderito al concordato preventivo ed è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026, se (a titolo di esempio) ha versato la prima rata il 20 gennaio 2026, dovrà pagare le rimanenti rate entro il giorno 15 dei mesi successivi (15 aprile, 15 maggio ecc). La scadenza di tale pagamento è stata infatti fissata dal legislatore al 15 marzo 2026 (articolo 12-ter, comma 11, del decreto-legge n. 84/2025).  È il primo dei chiarimenti contenuti nella risposta a domande frequenti pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione.

Nel dettaglio, la risposta fornisce chiarimenti sui pagamenti rateali dell’imposta sostitutiva sia del ravvedimento speciale dei soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale previsto dall’articolo 2-quater, comma 8, del Dl n. 113/2024 (ravvedimento speciale per anni 2018/2022) sia di quello previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del Dl n. 84/2025 (ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023).

La Faq chiarisce i seguenti dubbi:

  • se il contribuente versa, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, quali siano le scadenze delle successive 9 rate
  • qual è il saggio legale di interesse da applicare alle rate relative al ravvedimento per gli anni 2018/2022 che scadono nel corso del 2026
  • in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio 2026 da quando decorrono gli interessi legali.

Fonte. Agenzia delle Entrate - Fisco Oggi

Api Notizie n.05 del 17 febbraio 2026