Il Fisco chiarisce: le ricariche elettriche non sono reddito, ma restano dubbi sugli addebiti ai dipendenti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la ricarica elettrica delle auto aziendali non è tassata come fringe benefit, ma restano dubbi sugli addebiti ai dipendenti per l’uso privato. Gli esperti chiedono regole più semplici e coerenti.
MILANO – Con la Risposta a Interpello n. 237 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le ricariche effettuate presso colonnine pubbliche non generano un fringe benefit tassabile per i dipendenti che usano l’auto aziendale anche per scopi privati.
Il costo sostenuto dal datore di lavoro non costituisce reddito imponibile, poiché le tabelle ACI già includono il costo medio dell’energia elettrica nei valori forfettari applicabili.
Fringe benefit: di cosa parliamo
Il fringe benefit è un vantaggio in natura riconosciuto al lavoratore – come l’uso di un’auto aziendale, un alloggio o buoni spesa – che entra nel calcolo della retribuzione.
Nel caso delle auto, il valore imponibile è determinato in modo forfettario, secondo le tabelle ACI richiamate dall’art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
L’obiettivo del legislatore era semplificare, ma la prassi interpretativa spesso complica l’applicazione, soprattutto per le imprese che gestiscono parchi auto aziendali.
Addebiti e rimborsi: il punto controverso
Molte PMI prevedono un limite all’uso privato dei veicoli concessi ai dipendenti.
Se il lavoratore supera la soglia stabilita, il datore di lavoro può riaddebitargli una quota del costo chilometrico o dell’elettricità.
Tuttavia, secondo il Fisco, questi addebiti non riducono il valore del fringe benefit, poiché i costi sono già considerati nel calcolo ACI.
Una posizione che molti consulenti contestano: “L’addebito rappresenta un canone per l’uso del mezzo, non il rimborso di una singola spesa”, sottolinea lo Studio Studium Pantoni.
Il caso emblematico della “ruota di scorta”
L’Agenzia è tornata sul tema anche con l’Interpello n. 233/2025: se un dipendente chiede un optional extra, come la ruota di scorta, e ne paga il costo, l’importo non riduce il fringe benefit.
Ma – ironizzano gli esperti – “dovremmo immaginare il lavoratore che torna a casa con la ruota sotto il braccio?”.
In realtà, si tratta di un servizio aggiuntivo connesso all’uso del veicolo, e il pagamento dovrebbe logicamente abbattere il valore imponibile del benefit.
Semplificare per aiutare le imprese
Il principio resta chiaro: se il lavoratore contribuisce ai costi, il benefit va ridotto.
La norma lo prevede, ma la prassi lo rende difficile da applicare.
Un approccio più lineare aiuterebbe le PMI a gestire in modo trasparente i benefit aziendali, evitando interpretazioni incerte e possibili contestazioni.
Box operativo – Cosa può fare una PMI oggi
- Verificare le policy interne: aggiornare i regolamenti aziendali sull’uso promiscuo dei veicoli, indicando limiti chiari di chilometraggio e criteri di riaddebito.
- Consultare un consulente del lavoro o fiscalista: utile per valutare l’impatto delle risposte a interpello e impostare correttamente la tassazione del fringe benefit.
- Accedere agli strumenti online:
- Portale Agenzia delle Entrate → sezione Interpelli e documenti di prassi
- ACI – Tabelle nazionali dei costi chilometrici (www.aci.it)
- Sportello Unico Digitale per le Imprese (www.impresainungiorno.gov.it) per informazioni e contatti con le Camere di Commercio.
- Attivare un contatto con associazioni di che offrono assistenza fiscale e modelli di policy aziendale pronti all’uso.
Glossario
- Fringe benefit: compenso non monetario (auto, alloggio, buoni spesa) soggetto a regole fiscali specifiche.
- Uso promiscuo: utilizzo di un bene aziendale sia per scopi di lavoro che personali.
- Tabelle ACI: elenchi ufficiali che indicano i costi medi di gestione dei veicoli, base per calcolare il fringe benefit.
Riferimenti normativi
- Art. 51, comma 4, lettera a) TUIR – Calcolo forfettario dei benefit per veicoli aziendali.
- Circolare Agenzia Entrate n. 326/1997, par. 2.3.2 – Regole sui costi ACI e fringe benefit auto.
- Circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007, par. 17.1.A – Chiarimenti su rimborsi e canoni.
- Risposte a Interpello n. 233 e n. 237 del 2025 – Auto aziendali in uso promiscuo, optional e ricariche elettriche.