L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quanto prescritto dall’articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. “decreto IVA”), con particolare riferimento al caso di applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
L’esempio prospettato dall’Agenzia riguarda la riqualificazione di un contratto d’appalto di servizi in contratto di somministrazione di lavoro. In questo contesto, allorquando venga evidenziato dagli organi di vigilanza il comportamento fraudolento, viene meno il diritto alla detrazione dell’IVA non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA e non potrà darsi, di conseguenza, luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.36 del 14 ottobre 2025