L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione disposta dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022 (cd. Legge di Bilancio per l’anno 2023) che prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.27 del 15 luglio 2025