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AGENZIA ENTRATE: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI – TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE ALL’INCENTIVO

Fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione disposta dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022 (cd. Legge di Bilancio per l’anno 2023) che prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

Api Notizie n.27 del 15 luglio 2025